giovedì 7 luglio 2016
Capitolo
1
[
]
Trattamento
nazionale
e
accesso
al
mercato
delle
merci
Trattamento
nazionale
e
accesso
al
mercato
delle
merci
X.1
[UE:
Obiettivo
Le
Parti
liberalizzano
progressivamente
e
reciprocamente
gli
scambi
di
merci
nel
corso
di
un
periodo
di
transizione
a
partire
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
accordo
in
conformit
à
delle
disposizioni
del
presente
accordo
e
in
c
onformit
à
dell'articolo
XXIV
del
GATT
1994.]
X.2
Ambito
di
applicazione
[USA:
e
copertura]
[
USA
:
Salvo
quanto
diversamente
previsto
nel
presente
accordo,
questo]
[
UE
:
Questo]
capitolo
si
applica
agli
scambi
di
merci
[
USA
:
di
una
Parte]
[UE:
tra
le
Parti]
.
X.3.
Trattamento
nazionale
1.
Ciascuna
Parte
riserva
il
trattamento
nazionale
alle
merci
di
[
USA
:
un'altra]
[
UE
:
dell'altra]
Parte
in
conformit
à
dell'articolo
III
del
GATT
1994,
delle
relative
note
e
disposizioni
aggiuntive.
A
tale
scopo,
l'articolo
III
del
GATT
1994,
con
le
relative
note
e
disposizioni
aggiuntive,
è
incorporato
e
costituisce
parte
del
presente
accordo,
mutatis
mutandis.
2.
[
USA
:
Il
trattamento
da
riservare
da
una
Parte
ai
sensi
del
paragrafo
1
significa,
rispetto
ad
un
livello
regionale
di
governo,
un
trattamento
non
meno
favorevole
del
trattamento
pi
ù
favorevole
che
un
livello
regionale
di
governo
riserva
a
merci
analoghe,
dirett
amente
concorrenti,
o
sostituibili,
come
pu
ò
essere
il
caso,
della
Parte
di
cui
forma
una
parte.
3.
I
paragrafi
1
e
2
non
si
applicano
alle
misure
di
cui
all'allegato
X
-
A.]
X.4.
[UE:
Nomenclatura
delle
merci
La
nomenclatura
delle
merci
negli
scambi
tra
le
Parti
è
disciplinata
dalla
nomenclatura
tariffaria
di
ciascuna
delle
Parti
in
conformit
à
del
sistema
armonizzato
di
designazione
e
di
codifica
delle
merci
2012
(
"SA
2012")
e
successive
modifiche.]
X.5.
[UE:
Riduzione
ed]
eliminazione
dei
dazi
doganali
[UE:
sulle
importazioni]
1.
[
UE
:
Con
l'entrata
in
vigore
del]
Salvo
quanto
diversamente
previsto
nel
presente
accordo,
[
UE
:
nessuna
delle
Parti
pu
ò
aumentare]
[
USA
:
nessuna
delle
Parti
aumenta]
un
dazio
doganale
esistente
o
[
USA
:
adotta]
[
UE
:
introdurre]
un
nuovo
dazio
doganale
[
USA
:
,]
su
[
UE
:
l'importazione
di
una
merce
originaria
dell'altra
Parte]
[
USA
:
una
merce
originaria].
[
UE
:
Ci
ò
non
impedisce
ad
una
delle
Parti
di
portare]
[
USA
:
Per
maggiore
chiarezza,
una
Parte
pu
ò
:
(a)
portare]
un
dazio
doganale
al
livello
stabilito
nella
sua
tabella
[
USA
:
all'Allegato
X
-
B]
a
seguito
di
una
riduzione
unilaterale
[
UE
:
,]
[
USA
:
;
o
b)
mantenere
o
aumentare
un
dazio
doganale
come
autorizzato
ai
sensi
dell'articolo
22
dell'intesa
OMC
sulle
norme
e
procedure
che
disciplinano
la
risoluzione
delle
controversie
da
parte
dell'organo
di
conciliazione
dell'OMC].
2.
[
USA
:
Salvo
quanto
diversamente
previsto
nel
presente
accordo,
ogni
Parte
progressivamente]
[
UE
:
Ogni
Parte
riduce
e]
elimina
i
propri
dazi
doganali
[
UE
:
1
]
su
[
USA
:
merci
originarie]
[
UE
:
merci
importate]
[
UE
:
originarie
2
dell'altra
Parte]
in
conformit
à
[
USA
:
della
propria
tabella
all'allegato
X
-
B]
[
UE
:
delle
tabelle
di
cui
agli
allegati
[...]
e
[...]
(in
appresso
denominate
"le
tabelle")].
3.
a)
[
USA
:
Su
richiesta
di
una
delle
Parti,]
[
UE
:
Tre
anni
dopo
l
’
entrata
in
vigore
del
presente
accordo,
su
richiesta
di
una
delle
Parti,]
le
Parti
si
consultano
per
decidere
se
accelerare
[
UE
:
e
ampliare
il
campo
di
applicazione
della
riduzione
e]
[
USA
:
l']
eliminazione
dei
dazi
doganali
[
USA
:
di
cui
alle
proprie
tabelle
all'allegato
X
-
B]
[
UE
:
sulle
importazioni].
b)
[
USA
:
Un
accordo]
[
UE
:
Una
decisione]
dalle
Parti
[
UE
:
(nell'ambito
del
...
comitato)
su
tale
accelerazione
e
ampliamento]
[
USA
:
di
accelerare
l'eliminazione
di
un
dazio
doganale
su
una
merce]
sostituisce
qualsiasi
tasso
o
categoria
di
dazio
ai
sensi
delle
loro
tabelle
[
USA
:
all'allegato
X
-
B]
per
tale
merce
[
USA
:
se
approvato
da
ciascuna
delle
Parti
in
conformit
à
delle
sue
procedure
giuridiche
ap
plicabili].
4.
[
UE
:
Se,
in
qualsiasi
momento,
una
Parte
riduce
le
proprie
aliquote
del
dazio
doganale
di
nazione
pi
ù
favorita
applicate
alle
importazioni
dopo
la
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
accordo,
tale
aliquota
del
dazio
si
applica
qualora
e
fintantoch
é
sia
inferiore
all'aliquota
del
dazio
doganale
sulle
importazioni
calcolata
in
conformit
à
della
tabella
della
Parte.]
1
[Cfr.
Definizioni.]
2
[Cfr.
Definizioni.]
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