giovedì 7 luglio 2016

Capitolo 1 [ ] Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci X.1 [UE: Obiettivo Le Parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci nel corso di un periodo di transizione a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo in conformit à delle disposizioni del presente accordo e in c onformit à dell'articolo XXIV del GATT 1994.] X.2 Ambito di applicazione [USA: e copertura] [ USA : Salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo, questo] [ UE : Questo] capitolo si applica agli scambi di merci [ USA : di una Parte] [UE: tra le Parti] . X.3. Trattamento nazionale 1. Ciascuna Parte riserva il trattamento nazionale alle merci di [ USA : un'altra] [ UE : dell'altra] Parte in conformit à dell'articolo III del GATT 1994, delle relative note e disposizioni aggiuntive. A tale scopo, l'articolo III del GATT 1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, è incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis. 2. [ USA : Il trattamento da riservare da una Parte ai sensi del paragrafo 1 significa, rispetto ad un livello regionale di governo, un trattamento non meno favorevole del trattamento pi ù favorevole che un livello regionale di governo riserva a merci analoghe, dirett amente concorrenti, o sostituibili, come pu ò essere il caso, della Parte di cui forma una parte. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle misure di cui all'allegato X - A.] X.4. [UE: Nomenclatura delle merci La nomenclatura delle merci negli scambi tra le Parti è disciplinata dalla nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti in conformit à del sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci 2012 ( "SA 2012") e successive modifiche.] X.5. [UE: Riduzione ed] eliminazione dei dazi doganali [UE: sulle importazioni] 1. [ UE : Con l'entrata in vigore del] Salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo, [ UE : nessuna delle Parti pu ò aumentare] [ USA : nessuna delle Parti aumenta] un dazio doganale esistente o [ USA : adotta] [ UE : introdurre] un nuovo dazio doganale [ USA : ,] su [ UE : l'importazione di una merce originaria dell'altra Parte] [ USA : una merce originaria]. [ UE : Ci ò non impedisce ad una delle Parti di portare] [ USA : Per maggiore chiarezza, una Parte pu ò : (a) portare] un dazio doganale al livello stabilito nella sua tabella [ USA : all'Allegato X - B] a seguito di una riduzione unilaterale [ UE : ,] [ USA : ; o b) mantenere o aumentare un dazio doganale come autorizzato ai sensi dell'articolo 22 dell'intesa OMC sulle norme e procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie da parte dell'organo di conciliazione dell'OMC]. 2. [ USA : Salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo, ogni Parte progressivamente] [ UE : Ogni Parte riduce e] elimina i propri dazi doganali [ UE : 1 ] su [ USA : merci originarie] [ UE : merci importate] [ UE : originarie 2 dell'altra Parte] in conformit à [ USA : della propria tabella all'allegato X - B] [ UE : delle tabelle di cui agli allegati [...] e [...] (in appresso denominate "le tabelle")]. 3. a) [ USA : Su richiesta di una delle Parti,] [ UE : Tre anni dopo l ’ entrata in vigore del presente accordo, su richiesta di una delle Parti,] le Parti si consultano per decidere se accelerare [ UE : e ampliare il campo di applicazione della riduzione e] [ USA : l'] eliminazione dei dazi doganali [ USA : di cui alle proprie tabelle all'allegato X - B] [ UE : sulle importazioni]. b) [ USA : Un accordo] [ UE : Una decisione] dalle Parti [ UE : (nell'ambito del ... comitato) su tale accelerazione e ampliamento] [ USA : di accelerare l'eliminazione di un dazio doganale su una merce] sostituisce qualsiasi tasso o categoria di dazio ai sensi delle loro tabelle [ USA : all'allegato X - B] per tale merce [ USA : se approvato da ciascuna delle Parti in conformit à delle sue procedure giuridiche ap plicabili]. 4. [ UE : Se, in qualsiasi momento, una Parte riduce le proprie aliquote del dazio doganale di nazione pi ù favorita applicate alle importazioni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tale aliquota del dazio si applica qualora e fintantoch é sia inferiore all'aliquota del dazio doganale sulle importazioni calcolata in conformit à della tabella della Parte.] 1 [Cfr. Definizioni.] 2 [Cfr. Definizioni.]

Nessun commento:

Posta un commento